• STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO

TITOLO 1 COSTITUZIONE – SEDE

Art. 1)  E’ costituita l’ASSOCIAZIONE CUOCHI TERME EUGANEE E PADOVA A.C.T.E.PD, con sede in Abano Terme, Via Diaz 83.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2) L’Associazione è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro. Essa può operare a livello nazionale ed internazionale, regionale e provinciale.

TITOLO 2 SCOPI

Art. 3) L’Associazione ha per scopo:

  1. a) aderire alla Federazione Italiana Cuochi, quale Ente nazionale di rappresentanza;
  2. b) raccogliere ed unificare i Cuochi ed i giovani delle scuole alberghiere, re­sidenti nel territorio Giurisdizionale, per dar vita ad uno spirito unitario di ca­tegoria al fine di raggiungere un maggior prestigio e una migliore condizio­ne sociale ed economica;
  3. c) creare con ogni mezzo, occasioni di incontri, di dibattiti sui problemi di categoria con riunioni, assemblee, convegni nazionali ed internazionali sia direttamente che indirettamente tramite organi di stampa, pubbliche rela­zioni e manifestazioni alle quali saranno interessati gli organi di competenza esistenti, per approfondire le conoscenze tecniche del settore, quale pre­messa di una qualificazione professionale, che si adegui ai temi ed alle ne­cessità nazionali;
  4. d) evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, premi e simili, l’attività meritoria dei Cuochi, le loro capacità ed il loro spirito d’iniziativa, vivifican­do con l’Associazione, al fine di fare meglio conoscere in quale misura essa contribuisce allo sviluppo turistico ed alla fama della nostra cucina nel mondo;
  5. e) promuovere la costituzione di Delegazioni locali, nell’ambito di compe­tenza territoriale e giurisdizionale, al fine di sviluppare al massimo e capillar­mente la propria attività, in difesa e nell’interesse di tutti i Cuochi;
  6. f) mantenere contatti, con tutte le Associazioni consorelle che perseguono gli stessi fini;
  7. g)  accogliere e rispettare le decisioni, in campo nazionale, sulla base delle decisioni ufficiali deliberate dal Consiglio Nazionale F.l.C., al fine di svolge­re, sia in campo nazionale, che regionale, ogni ed eventuale azione, con­nessa al conseguimento dei suoi scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;
  8. h)  promuovere l’Associazione presso le autorità competenti e richiedere fi­nanziamenti per un centro sperimentale teorico-pratico al fine di trasmette­re alle nuove leve, metodi e tecniche alimentari rapportate all’aggiornamento europeo.

TITOLO 3 SOCI

Art 4.) Possono aderire all’Associazione tutti i Cuochi, gli aspiranti Cuochi, allievi delle scuole alberghiere e gli appassionati di. arti culinarie in genere re­sidenti sia nel territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

Art. 5) I soci si suddividono in onorari e effettivi

Art. 6) Possono essere soci onorari tutti coloro che per particolari attività ed aiuti all’Associazione costituenti benemerenza ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7) Possono essere soci effettivi tutti coloro che esercitano la professione del cuoco, senza discriminazione derivante dai rapporto di impiego e ne facciano domanda all’Associazione in modo da ottenere regolare iscrizione il Consiglio stesso provvederà a tenere aggiornata la lista dei soci, sia che siano soci onorari che soci effettivi. Solamente i soci effettivi hanno di­ritto di voto all’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ciascun socio effettivo ha diritto di partecipare alla vita dell’Associazione. E’ esclusa espressamente la temporaneità della parteci­pazione alla vita associativa.

Art. 8) La qualità di socio si perde:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per morosità;
  3. c) per indegnità.

lì provvedimento di radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Di­rettivo, a maggioranza assoluta dei componenti. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo l’interessato può proporre ricorso, nei termini di venti giorni dalla data di decisione, al Consiglio Nazionale della FIC, che deciderà inappellabilmente.

Art. 9) I soci sono tenuti:

  1. a) all’osservanza scrupolosa del presente statuto;
  2. b) al versamento della quota sociale annuale, nonché ad eventuali altri contributi deliberati di anno in anno, dal Consiglio Nazionale della Federa­zione Italiana Cuochi;
  3. c) a prestare1 se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi so­ciali.

La quota associativa ed i contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei tra­sferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

TITOLO 4 ORGANI SOCIALI

Art. 10) Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea generale dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 11) L’Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne faccia do­manda un numero di soci, pari ai due terzi

Art. 12) L’Assemblea generale dei soci viene convocata dal Consiglio Diretti-vo, con lettera a ciascun socio in regola con la quota sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata della riunione.

Art. 13) L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente dell’asso­ciazione o in mancanza dal vice-presidente.

Ciascun socio ha diritto ad un singolo voto indipendentemente dalla quota posseduta.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea di seconda convocazione potrà essere stabilita almeno un’ora dopo l’orario della prima convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo deleqa scritta, da un altro socio. Nessun delegato potrà comunque essere titolare di più di tre deleghe.-Art. 14) L’Assemblea generale dei soci può essere straordinaria ed ordinaria.-Art. 15) Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria:

  1. a) approvare e modificare lo statuto sociale;
  2. b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 16) Spetta all’Assemblea Generale Ordinaria:

  1. a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
  2. b) approvare il bilancio annuale sia consuntivo che preventivo;
  3. c) nominare il Consiglio Direttivo;
  4. d) nominare il Collegio dei Sindaci;
  5. e) nominare i delegati che parteciperanno al Congresso nazionale della Federazione Italiana Cuochi, in rapporto di uno ogni dieci soci; ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Federativo
  6. f) determinare in linea generale l’attività dell’Associazione;
  7. g)  deliberare sugli altri argomenti, eventualmente posti all’ordine del giorno.­

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, ed è da questa parimenti fissato il numero de suoi membri.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione. I consiglieri cosi nominati scadono con gli altri alla fine del quadriennio in corso.

Art. 18) Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano le dimissioni dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario con­vocare, entro due mesi, l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, al fine di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19)11 Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, od ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.

ll presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro venti giorni su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 20)11 Consiglio Direttivo è l’organo che delibero su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’assemblea generale, spettandogli tutti i po­teri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare:

  1. a) nominare fra i suoi membri il presidente onorario, il presidente effettivo, il vice presidente il segretario ed il tesoriere;
  2. b) predisporre i bilanci, sia consuntivi che preventivi;
  3. c) dar corso alle deliberazioni dell’assemblea generale dei soci;
  4. d)  deliberare, per quanto di sua competenza, sulla decadenza dei soci, a norma dell’art. 8 capoverso c).-Ai membri del Consiglio Direttivo può spettare nella misura deliberata dal-l’assemblea generale dei soci un compenso, oltre al rimborso delle spese so­stenute per ragioni del proprio ufficio.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 22) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti nei confronti di terzi. In caso di sua assenza o impedimento il potere di rap­presentanza spetta al Vice Presidente.

Art. 23) Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea generale dei soci. Dura in carica tre anni, e può essere rieleggibile. lì Collegio dei Sindaci no­mina fra i suoi componenti il Presidente. Al Collegio Sindacale spetta di vigi­lare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associa­zione. Esso presenta annualmente all’Assemblea Generale dei Soci una relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

TITOLO 5°  MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 24) I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

  1. a) quote d’iscrizione e contributi dei soci;
  2. b) donazioni, legati. contributi da privati;
  3. c) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
  4. d) sovvenzioni o contributi erogati da enti pubblici.

L’Associazione redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziorio da approvarsi annualmente.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto. degli utili e degli avanzi di gestione. nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associa­zione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26) Le modifiche al presente statuto sociale sono deliberate dall’Assemblea generale dei soci.

Art. 27) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci con voto favorevole di almeno quattro quinti di questi. In caso di approvazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 28) L’Associazione terrà, a cura del Consiglio Direttivo, un libro verbali delle deliberazioni delle Assemblee e un libro verbali delle deliberazioni del Consiglio. Le deliberazioni dell’Assemblea e quelle del Consiglio devono risultare da appositi verbali firmati dai rispettivi Presidenti e dal Segretario.

Gli estratti e le copie dei verbali. salvo i casi in cui la legge richieda l’intervento del Notaio, sono normalmente rilasciati dal Presidente dell’assemblea o, in sua mancanza, da un Amministratore in carica al momento del rilascio. I li­bri dell’associazione sono consultabili dai soci che ne facciano motivate i-stanze; le copie richieste sono fatte dall’associazione a spese del richiedente.

L’Associazione sempre a cura del Consiglio Direttivo terrà un libro giornale e un libro inventari.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 29) Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto; si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.